venerdì 9 dicembre 2011

E non di sola Chiesa...

Il pagamento dell'ICI ed i beni della Chiesa.
Gira in rete in questi giorni un accorato appello promosso dalla rivista Micromega che di ora in ora aggiorna i "fedeli" con nuovi esaltanti articoli.
Siccome ho notato una certa frettolosità nell'uniformarsi a proclami di cui non si conosce la portata, accontentandosi di comprendere (?) solo lo slogan, mi e' venuta la curiosità di approfondire. Certo non adoro il balzello appena reintrodotto ne' tanto meno la sua applicazione pratica con rivalutazione degli estimi agevolata per alcuni soggetti (Banche ed Assicurazioni in primis).
Tuttavia, pur non essendo un "baciapile", mi irrita questa ondata di anticlericalismo mascherata da "desiderio di Giustizia". Sembra ora che la sola causa di tutti i nostri mali sia, dopo Roma Ladrona, la Chiesa Ladrona!
Ed allora sono andato a leggere la " legge simoniaca approvata dal governo Berlusconi per cui il Vaticano è esente dal pagamento dell'Ici." E poi pure la CIRCOLARE N. 2/DF del 26 gennaio 2009 a cura del MINISTERO

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE FINANZE avente ad OGGETTO:Imposta comunale sugli immobili (ICI). Art. 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504. Esenzioni. Quesiti.

Ed allora guardiamo un po' come funziona:

La suddetta esenzione deve essere riconosciuta quando ricorrono contemporaneamente:

un requisito di carattere soggettivo, rappresentato dal fatto che l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale di cui all’art. 73 (ex art. 87), comma 1, lettera c) del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) ovvero enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali”;

un requisito di carattere oggettivo, in base al quale gli immobili utilizzati devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività tassativamente elencate dalla norma e dette attività non devono avere esclusivamente natura commerciale.

Sono considerati enti non commerciali:

gli enti pubblici, vale a dire gli organi e le amministrazioni dello Stato; gli enti territoriali (comuni, consorzi tra enti locali, comunità montane, province, regioni, associazioni e enti gestori del demanio collettivo, camere di commercio); le aziende sanitarie e gli enti pubblici istituiti esclusivamente per lo svolgimento di attività previdenziali, assistenziali e sanitarie; gli enti pubblici non economici; gli istituti previdenziali e assistenziali; le Università ed enti di ricerca; le aziende pubbliche di servizi alla persona (ex IPAB);

gli enti privati, cioè gli enti disciplinati dal codice civile (associazioni, fondazioni e comitati) e gli enti disciplinati da specifiche leggi di settore, come, ad esempio: le organizzazioni di volontariato (legge 11 agosto 1991, n. 266) [1]; le organizzazioni non governative (legge 26 febbraio 1987, n. 49, art. 5) [2]; le associazioni dì promozione sociale (legge 7 dicembre 2000, n. 383); le associazioni sportive dilettantistiche (art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289) [3]; le fondazioni risultanti dalla trasformazione degli enti autonomi lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate (D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134) [4]; le ex IPAB privatizzate (a seguito, da ultimo, dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207) [5]; gli enti che acquisiscono la qualifica fiscale di Onlus (D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460). Occorre precisare che nell’ambito degli enti privati non commerciali vanno ricompresi anche gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti secondo le previsioni dell’Accordo modificativo del Concordato Lateranense (legge 25 marzo 1985, n. 121 per la Chiesa cattolica) e delle intese tra lo Stato italiano e le altre confessioni religiose (ad esempio: legge 11 agosto 1984, n. 449, per la Tavola valdese; legge 22 novembre 1988, n. 516, per l'Unione italiana delle chiese cristiane avventiste del 7° giorno; legge 22 novembre 1988, n. 517, per le Assemblee di Dio in Italia - ADI; legge 8 marzo 1989, n. 101, per le Comunità ebraiche italiane; legge 12 aprile 1995, n. 116, per l'Unione cristiana evangelica battista d'Italia - UCEBI; legge 29 novembre 1995, n. 52 per la Chiesa evangelica luterana d'Italia-CELI).


E dunque, appreso che il Teatro alla Scala e' esente da Ici, con chi ce la prendiamo? Oppure le attività della pur prestigiosa Istituzione sono maggiormente meritevoli di tutela e dunque di esenzione? Certo sbaglio io a confrontare un luminoso tempio della musica e della cultura con gli oscuri antri del demonio cattolico... e' giusto denunciare la simonia professata dalla Chiesa che si permette di pretendere privilegi anche per locali commerciali... dunque il mese prossimo, tutti al concerto della Scala. E' gratis, ovviamente. O no??? Mica vorranno lucrare sulla cultura?

Ma sono esentati anche il Corpo Nazionale dei Giovani Esploratori ed Esploratrici italiani (ma chi? Emy Evy ed Ely e Qui Quo Qua???), l'Associazione Nazionale Famiglie Numerose, G.I.R.O.S. - Gruppo Italiano per la Ricerca sulle Orchidee Spontanee (e giuro che non faccio ironia, verificate qui l'elenco delle associazioni dì promozione sociale), l'A.I.G. - Associazione Italiana alberghi per la Gioventu, l'Associazione Nazionale di Amicizia Italia/Cuba, Trekking Italia – Associazione amici del trekking e della natura, Vishwa Nirmala Dharma [6], l' As.So. Di. Pro. - Associazione Solidarietà Diritto e Progresso, A.N.RR.A. - Associazione Nazionale Reduci D'Africa (ma quanti sono? due, tre...quanti ne son rimasti?), U.C.C.A. - Unione Circoli Cinematografici ARCI, Asini Si Nasce...e io lo Nakkui, Associazione Santa Lucia, Associazione Radio Maria (come???) etc etc...

P.S. avete in mente quel cinemino d'essai sotto casa, quello che proietta solo film mooolto impegnati (si ma il biglietto si paga lo stesso)? Be': e' esentato dall'ICI!

E mi venite a rompere con i privilegi della Chiesa Cattolica Italiana?????

E non e' finita qui...


1] Le organizzazioni di volontariato da una indagine Istat del 2003-2004 sono in Italia 21.021.

2] Un elenco parzialissimo delle ONG riconosciute dallo stato italiano e' sul sito del Ministero degli Affari Esteri. Per un elenco piu' dettagliato verificare qui.

3] Vedi qui per un vademecum completo.

4) Sono Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate: il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.

Sono istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma

5) Requisiti per beneficiare dell’esenzione per l’esercizio di housing sociale (vedi qui).

6) VISHWA NIRMALA DHARMA, Associazione senza scopo di lucro con sede principale in Magliano Sabina in Vocabolo Albereto n. 10, si occupa della diffusione degli insegnamenti di Shri Mataji Nirmala Devi, attraverso un complesso di esperienze, metodologie e tecniche di meditazione denominato Sahaja Yoga. In particolare l’Associazione organizza e sostiene attività e progetti dalle seguenti finalità: risvegliare, in coloro che lo desiderino, l’energia Kundalini presente in tutti gli esseri umani...

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